
Bonus Casa, Ecobonus 110% e Sismabonus 110%, sono tante le detrazioni fiscali riconfermate per dare un ulteriore anno di tempo ai contribuenti intenzionati a beneficiare delle agevolazioni fiscali sui lavori in casa.
Detrazioni del pacchetto Bonus Casa rinnovate fino a fine 2021:
La detrazione prevista è del 65%-50% da distribuire in 10 anni, relativi ad un massimo di spesa pari a 100.000 euro. È bene specificare che per il 2021 alcune detrazioni sono state modificate. Il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 euro. La soglia massima di spesa è pari a 16.000 euro e la classe energetica dei nuovi elettrodomestici deve essere non inferiore alla A+ .
Perché è assente il Superbonus 110% nella Legge di Bilancio 2021?
Ancora indefinita è l’effettiva proroga del «Superbonus 110%», l’agevolazione più interessante del 2020. Stando alle recenti dichiarazioni del Ministro dello Svilluppo Economico Patuanelli, il Superbonus 110% verrà sicuramente prorogato.
Perché è così richiesto?
Il Superbonus 110% permette di detrarre dall’IRPEF il 110% delle spese relative al miglioramento degli edifici. Più precisamente, la detrazione fiscale viene suddivisa in cinque quote annuali, rientrando così nella spesa sostenuta, e ottenendo in più un’ulteriore detrazione del 10%. Chi richiede il Superbonus, infine, ha anche la possibilità di richiedere per sé il credito d’imposta, per poi cederlo a terzi, in cambio ad esempio di finanziamenti.
Chi può usufruire del Superbonus?
Questa detrazione è rivolta sia ai proprietari d’immobili ma anche per i locatari con regolare contratto, chi gode del comodato d’uso e usufruttuari, previa autorizzazione del proprietario. Il bonus è previsto anche per le parti comuni degli edifici e per le seconde case. Alcune categorie catastali, tuttavia, rimangono esclusi dalla detrazione.
L’Ecobonus 110% è la detrazione introdotta dall’ultimo Decreto Rilancio più richiesta dai contribuenti. Nello specifico, il superbonus 110% riguarda le spese sostenute per chi intende effettuare interventi di isolamento termico e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nei condomini o abitazioni singole.
Ecobonus 110%, le proroghe
Se al 30 giugno 2022 dovesse aver già effettuato almeno il 60% dei lavori, la detrazione al 110 spetta anche per le spese sostenute entro giugno 2023.
Quali sono i lavori detraibili con l’ecobonus 110%?
Interventi di isolamento termico che interessano il più del 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare. Gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell’11 marzo 2008.
Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, ovvero la sostituzione nelle parti comuni degli impianti di climatizzazione vecchi con impianti centralizzati per la climatizzazione, oppure la fornitura di acqua calda sanitaria.
Interventi su edifici singoli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione obsoleti con impianti previsti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta, per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive di classe di qualità 5 stelle. La detrazione comprende le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito.
Impianti di riscaldamento o di acqua calda su edifici singoli€ 30. Misure antisismiche su edifici condominiali in zona sismica 1,2,3€ 96. Misure antisismiche riduzione di classe di rischio unità singole immobiliari€ 96. Misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali riduzione classe di rischio€ 96.
Limiti di spesa per gli interventi di riqualificazione energetica.
Oltre agli interventi trainanti, possono beneficiare della detrazione al 110%, i cosiddetti interventi trainati, soltanto se realizzati contestualmente ad uno degli interventi trainanti. La normativa prevede infatti, che qualora si effettuino altri interventi, ad esempio quelli previsti dall’ecobonus, essi vengano compresi in detrazione al 110%.
Non può essere fruito, inoltre, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, ovvero abitazioni signorili, ville e castelli.
L’agevolazione del 90% è valida sia per le spese sostenute nel 2020 che per le spese che si sosterranno fino al 31 dicembre 2021.
C’è però da specificare che a differenza delle altre agevolazioni previste dallo Stato, il Bonus non presenta la possibilità di godere della cessione del credito.
Ciononostante, questa detrazione permette di recuperare quasi totalmente l’ammontare dell’investimento nel corso degli anni.
Quali sono le spese ammesse dal Bonus Facciate?
Il Bonus è previsto per le seguenti operazioni:
– Pulitura e tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio;
– Lavori specifici per grondaie, sui pluviali, parapetti e cornici;
– Interventi specifici per balconi ed ornamenti esterni;
– Rinnovamento e consolidamento della facciata esterna dell’edificio
Occorre specificare, come chiarito con la circolare 2/E/2020 che il Bonus è usufruibile a patto che le ristrutturazioni siano realizzate nella parte esterna e visibile dell’edificio.
La detrazione, infatti spetta solo quando le facciate dell’edificio sono visibili da strada o da suolo pubblico.
Pertanto, se la strada in questione è privata o la parete non è visibile da suolo pubblico il Bonus facciate non spetta.
Chi può usufruire dell’agevolazione?
– Tutte le persone fisiche che detengono un immobile (a qualsiasi titolo);
– Le società semplici, gli Enti pubblici, gli enti privati che non svolgono attività commerciali e i contribuenti che hanno reddito d’impresa (fatta eccezione per i soggetti con tassazione separata o imposta sostitutiva)
Perché usufruire del Bonus Facciate?
Chiunque possieda un immobile, dovrebbe sfruttare questa interessante opportunità, specialmente per le case destinate alla locazione a terzi.
In questo periodo infatti, causa Covid, molte case sono rimaste sfitte. Per risultare più competitivi rispetto all’offerta di altre case, un buon intervento di ristrutturazione può fare la differenza sul mercato.
Questa detrazione fiscale, è volta a tutti i contribuenti che decidono di eseguire interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Essi possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’IRPEF o dall’IRES, per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività.
In che cosa consiste l’ecobonus 2021?
Il soggetto che decide di intraprendere dei lavori per la riqualificazione energetica, grazie all’ecobonus può ottenere indietro una percentuale della spesa, che varia a seconda della tipologia di intervento.
In base al tipo di lavoro svolto infatti, il contribuente può usufruire del 50%, del 65% o del 110% delle spese sostenute.
Chi può usufruire dell’ecobonus?
– Chi è assoggettato all’IRPEF;
– Proprietari di immobili (anche per le seconde case); titolari di reddito di impresa (solo per fabbricati strumentali);
– Chi possiede un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– Esercenti di arti e professioni, nudi proprietari; locatari o comodatari; familiare convivente e convivente (anche coppia di fatto);
– Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; associazioni tra professionisti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
– Istituti autonomi per le case popolari.
Gli interventi detraibili al 50% grazie all’ecobonus:
– La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A e superiori;
– L’acquisto di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili, come ad esempio i pallets (detrazione massima di 30.000€);
– L’acquisto di finestre con infissi e di schermature solari, porte esterne e portoncini.
Gli interventi detraibili al 65% grazie all’ecobonus:
– Sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
-Gli interventi di sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
– L’acquisto di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che gli interventi facciano risparmiare almeno il 20% di energia primaria (massima detrazione 100.000 euro);
– Il rifacimento dell’impianto di riscaldamento;
– La sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza;
– La sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
– L’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative;
– Gli interventi riguardanti muri, coperture e pavimenti che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK;
– L’installazione di impianti con pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– Integrazione della building automation (L’automazione delle funzioni degli impianti di un edificio, al fine di ottimizzare le prestazioni della struttura in termini di comfort e sicurezza e consumi).
La percentuale che spetta per questi interventi infatti passa dal 70% all’85%.
A quanto ammonta l’importo massimo detraibile?
A seconda dell’intervento, c’è un diverso massimale di spesa per il risparmio energetico. Ad esempio, per la sostituzione degli impianti termici il massimo della detrazione è di 30.000 €, per gli interventi su involucro e impianti solari 60.000 €. In caso di interventi più rilevanti per la riqualificazione energetica si può raggiungere i 100.000 €.
Le spese relative all’Ecobonus al 65% o al 50% vengono ripartire in 10 anni; mentre quelle per il Super-bonus 110%, in soli 5 anni.
L’agevolazione riguarda l’acquisto di mobili d’arredo o di grandi elettrodomestici per un immobile residenziale. La detrazione che spetta è pari al 50% delle spese sostenute per un massimo di 16.000 euro; Cifra aumentata di recente dalla Manovra finanziaria. L’importo della detrazione deve essere ripartito in dieci quote annuali uguali. Il contribuente potrà sottrarne una per ogni anno nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo a quello di effettuazione della spesa.
Quali sono i requisiti per ottenere il Bonus Mobili?
Primo fra tutti, il Bonus Mobili spetta solamente a chi ha eseguito i lavori di ristrutturazione previsti dal Bonus ristrutturazioni. Gli interventi di ristrutturazione inoltre, devono essere stati iniziati prima dell’acquisto dei mobili (e comunque non prima del 2020).
Su quali acquisti è previsto il bonus mobili?
– Arredi: (cucine, tavoli, armadi letti, materassi etc);
– Arredi condominio: (es. guardiole);
– Grandi elettrodomestici: (Frigoriferi, forni, lavatrici etc.) di classe A+ e in su (fatta eccezione per forni e lavasciuga che sono ammessi anche i dispositivi di classe A);
– Spese di trasporto e di montaggio beni: purché documentate e pagate tramite bonifico.
Per quali acquisti NON spetta il bonus?
– I piccoli elettrodomestici: (tostapane, frullatore, bilancia etc.)
– Porte interne, pavimentazioni, tende e tendaggi.
Per usufruire del Bonus Mobili, occorre conservare per 10 anni tutte le fatture delle spese effettuate, ricevute di pagamento e la dichiarazione di ristrutturazione (o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).